Statuto

 

TITOLO  I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO UNICO

 

Art.1

 Autonomia statutaria

 

1.      Il Comune di Pietradefusi è un ente locale autonomo che, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica , rappresenta la propria comunità ,ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.      Il comune si avvale della sua autonomia ,nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento ,per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art.2

Finalità

 

1.      Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile ,sociale ed economico della comunità di Pietradefusi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2.      Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini ,delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa..

3.      In particolare il Comune ispira la sua azione a tutti i principi che favoriscono lo sviluppo e la promozione della vita della collettività ,con particolare riferimento :

recupero ,tutela e valorizzazione delle risorse naturali ,ambientali ,storiche, culturali e delle tradizioni locali ;

promozione delle attività culturali ,sportive e del tempo libero della popolazione , con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana .e di assistenza portatori di handicap;

4.      Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità .

dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini ,singoli e associati ,alla vita organizzativa ,politica ,amministrativa , economica , sociale e agricola del comune di Pietradefusi ; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni ;

valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone ;

tutela ,conservazione e promozione delle risorse naturali ,paesaggistiche ,storiche,

      architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio ;

valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità ,promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune ;

 

Art.3

 Territorio e sede comunale

 

1.      Il territorio del Comune di Pietradefusi si estende per 10,19 Kmq ,confina con i comuni di Venticano - Torre le Nocelle - Montemiletto - Montefusco - S.Nazzaro – Calvi

2.      Il Palazzo civico e sede comunale ed è ubicato in p/zza Municipio n.1

3.      Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale ;esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze .

4.      Il territorio di cui al 1° comma comprende le frazioni di Pietra , Dentecane ,  

     S.Angelo a Cancelli ,Pappaceci ,Vertecchia e  S.Elena Irpina dove è istituita la

     sede del Comune ,dei suoi organi istituzionali e  degli uffici  per cui S.Elena Irpina

     è la frazione capoluogo ;

 

Art.4

Stemma e gonfalone

 

1.      Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pietradefusi

2.      Il Comune ha ,come suo segno distintivo ,lo Stemma con Torre Merlata in campo azzurro e leone rampante sulla porta della Torre .

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze , e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa ,il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse

 

Art.5

Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della  

     programmazione , della pubblicità e della trasparenza ,avvalendosi dell’apporto

     delle formazioni sociali ,economiche ,sindacali ,sportive e culturali operanti sul

      territorio.

Il Comune ricerca ,in modo particolare , la collaborazione e la cooperazione con i

    comuni vicini ,con la provincia di Avellino ,con la regione Campania .

 

 

 

 

 

TITOLO  II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

 

CAPO UNICO

 

Art.6

Organi

 

Sono organi del Comune il consiglio comunale ,il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

 Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e 

Amministrativo .

Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune ;egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

la giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio

 

Art.7

Deliberazioni degli organi collegiali

 

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte , di regola , con votazione palese ; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone , quando venga esercitata una facoltà discrezionale ,fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici ; la verbalizzazione degli atti e delle sedute di consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale ,secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

I verbali delle sedute sia quelle di giunta che di consiglio sono firmati dal Sindaco e dal segretario .

 

Art.8

Consiglio comunale

 

Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e , rappresentando l’intera comunità , delibera l’indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione

L’elezione ,la durata in carica ,la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

 Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge  e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi ,alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

 Il consiglio comunale definisce  gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico  amministrativo dell’organo consiliare.

Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità ,trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

 Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

Art.9

Sessioni e convocazione

 

1.      L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria  .

2.      Ai fini della convocazione ,sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato ,del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3.      Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito ;quelle straordinarie almeno tre .In caso d’eccezionale urgenza ,la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore .

4.      La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri ;in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare ,da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione ,da tenersi come disciplinato da Regolamento.

L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini .

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta sia nel caso di sessioni ordinarie che nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza .

Le sedute del consiglio sono pubbliche ,salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplinano il funzionamento.

 La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetto dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente ,decadenza , rimozione ,decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale ;il consiglio e la giunta rimangono incarica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

 

Art.10

Linee programmatiche del comune

 

1.      Entro il termine di 120 giorni ,decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento ,sono presentate, da parte del sindaco ,sentita la giunta ,le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2.      Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche ,proponendo le integrazioni ,gli adeguamenti e le modifiche ,mediante presentazione di appositi emendamenti ,nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3.      Con cadenza almeno annuale , il Consiglio provvede ,in sessione straordinaria ,a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori , e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno .E’ facoltà del consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato ,con adeguamenti strutturali e/o modifiche ,le linee programmatiche ,sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale .

4.      Al termine del mandato politico – amministrativo ,il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio ,previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti .

 

 

Art.11

Commissioni

 

Il Consiglio Comunale potrà istituire ,con apposita deliberazione ,commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo ,di indagine ,di inchiesta ,di studio .Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali ,con criterio proporzionale .Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia ,la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Le norme di dettaglio per il funzionamento ,la composizione ,i poteri ,l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento consiliare .

La Commissione di indagine ha il potere di accedere a tutti gli atti di ufficio inerenti la materia in esame e può sentire in merito i responsabili degli uffici; La commissione relaziona al Consiglio sul proprio operato .

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio .

 

 

Art.12

Consiglieri

 

1.      Lo stato giuridico ,le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge , essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2.      Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica ,ha ottenuto il maggior numero di preferenze , con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri .

3.       I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato  motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale .A tale riguardo ,il sindaco ,a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato ,provvede con comunicazione scritta , ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241 ,a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo .Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze ,nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori ,entro il termine indicato nella comunicazione scritta ,che comunque non può essere inferiore a giorni 20 ,decorrenti dalla data di ricevimento . Scaduto quest’ultimo termine ,il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato .

 

Art.13

Diritti e doveri dei consiglieri

 

 1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni , interpellanze , mozioni  e proposte di deliberazione.

2.   Le modalità di presentazione sono le seguenti :

-          Le interrogazioni ,le interpellanze e le mozioni vengono preventivamente depositate presso l’ufficio protocollo del Comune e rivolte al Sindaco o alla Giunta .

-          Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo ..

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti ,tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato . Essi ,nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento ,hanno diritto di visionare gli atti e i documenti ,anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge .Inoltre essi hanno diritto a ottenere ,da parte del sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo .La definizione delle norme di dettaglio vengono definite con apposito Regolamento di Consiglio Comunale .

Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Per assicurare la massima trasparenza , ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale .

 

Art.14

Gruppi consiliari

 

1.      I consiglieri possono costituirsi in gruppi ,secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo .Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione ,i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate  alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri ,non appartenenti alla giunta ,che abbiano riportato il maggior numero di preferenze .

2.       I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3.      I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’impiegato addetto all’ufficio protocollo del comune .

4.      Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere ,gratuitamente ,una copia della documentazione inerente gli atti utili all’espletamento del proprio mandato.

 

Art.15

Sindaco

 

1.      Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità ,di incompatibilità ,lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2.      Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione ,sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali ,impartisce direttive al segretario comunale , al direttore ,se nominato , e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali ,nonché sull’esecuzione degli atti .

3.      Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto ,dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune .Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo ,di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4.      Il sindaco ,sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ,provvede alla nomina ,alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti , aziende e istituzioni .

5.      Il sindaco è inoltre competente ,sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale , e sentite le categorie interessate ,a coordinare gli orari degli esercizi commerciali ,dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici , nonché ,previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate , degli orari  di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio ,considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate ,con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano .

6.      Al sindaco ,oltre alle competenze di legge ,sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione ,di vigilanza e poteri di autorizzazione delle competenze connesse all’ufficio .

 

 

Art.16

Attribuzioni di amministrazione

 

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente , può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune ; in particolare  il sindaco :

a)      dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori ;

b)      promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ,sentito il consiglio comunale ;

c)      convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n.142/90 , e s.m.e.i.;

d)     adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge ;

e)      nomina il segretario comunale ,scegliendolo nell’apposito albo ;

f)       conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale ,le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore ;

g)      nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ,attribuisce  gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ,in base a esigenza effettive e verificabili .

h)      Determina il numero degli assessori nel numero massimo reso possibile dalla norma  ed attribuisce loro le deleghe che riterrà nei limiti di legge

     Tra gli stessi nomina il vice sindaco.

i)        Nomina i rappresentanti dell’Ente negli altri Enti e / o società

 

Art.17

Attribuzione di vigilanza

 

1.      Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti , anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti ,documenti e informazioni presso le aziende speciali ,le istituzioni e le società per azioni ,appartenenti all’ente ,tramite i rappresentanti legali delle stesse , informandone il consiglio comunale .

2.       Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato ,le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune .

3.      Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici ,servizi ,aziende speciali ,istituzioni e società appartenenti al comune ,svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta .

 

Art. 18

Attribuzioni di organizzazione

 

1.      Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione :

a)      stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale ,ne dispone la convocazione e lo presiede .Provvede alla convocazione quanto la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.

b)      Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare ,da egli stesso presieduti ,nei limiti previsti dalle leggi;

c)      Propone argomenti da trattare in giunta ,ne dispone la convocazione e la presiede ;

d)     Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare .

 

 

Art.19

Vicesindaco

 

1.      Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco ,in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2.      Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri ,deve essere  comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge ,nonché pubblicato all’Albo pretorio .

3.      Nel caso di nomina a vicesindaco di non Consigliere Comunale a presiedere l’Assemblea Consiliare ,in assenza o impedimento del Sindaco, sarà il Consigliere Anziano ,tale definito dalla normativa vigente

 

Art.20

Mozioni di sfiducia

 

1.      Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni .

2.      Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio .

3.      La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ,senza computare a tal fine il sindaco ,e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione .Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ,ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art.21

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco.

 

1.      Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione .Trascorso tale termine , si procede allo scioglimento del consiglio ,con contestuale nomina di un commissario .

2.      L’impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di n.5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento .

3.      La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4.      La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento .

5.      Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica ,salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione .

 

 

Art.22

Giunta comunale

 

1.      La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa ,collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza .

2.      La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente  nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale .In particolare , la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo ,definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni , e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti .

3.      La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività .

 

 

 

 

Art.23

Composizione

 

1.      La Giunta è composta dal sindaco e dagli assessori nominati a mente dell’art.16 lett.h) dello Statuto ,di cui uno è investito della carica di vicesindaco (art.11 comma 7 della legge 265/99) .

2.      Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri ;possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio nella misura del 50%,purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica ,amministrativa o professionale.

3.      Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

 

Art.24

Nomina

 

1.      Il  vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni .

2.      Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionati .

3.      Le cause di incompatibilità ,la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ;non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro e/o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado ,di affinità di terzo grado , di affiliazione ed i coniugi .

4.      La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale .

 

Art.25

Funzionamento della giunta

 

1.      La giunta è convocata e presieduta dal sindaco ,che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni ,anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2.      Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa .

3.      Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti ,compreso il Presidente ,e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti .

 

Art.26

Competenze

 

1.      La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che , ai sensi di legge e del presente statuto ,non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco ,al segretario comunale ,al direttore o ai responsabili dei servizi comunali .

2.      La giunta opera in modo collegiale ,dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso :

3.      La giunta ,in particolare ,nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative :

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